Art. 1.

      1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per gli anni 2007, 2008 e 2009 di un importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare, promossi dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni, fondazioni o da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della tutela e dell'assistenza delle persone con disabilità.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.